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Tasse o imposte sulle Criptomonete? Le imposte derivanti da operazioni con le criptovalute

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In questo articolo curato dal Dr. Francesco Bonafede, esperto in materia fiscale e conoscitore del mondo delle criptovalute, verrà affrontata la spinosa questione riguardante le imposte in ambito criptocurrency.

Infatti, potrai comprendere come vengono considerate le criptovalute da parte dell’Agenzia delle Entrate e come vengono applicate le imposte (attenzione al termine, non si parla di tasse) al di fuori dell’attività d’impresa.

Sostanzialmente viene spiegato come un privato cittadino si dovrebbe comportare in ambito fiscale qualora iniziasse a operare con le “cripto”.

Se hai dubbi o domande, nel gruppo Telegram (https://t.me/novasera) inviteremo l’esperto in materia per alcuni incontri.

Criptovalute: le imposte per le persone fisiche.
By Francesco Bonafede 08/01/2022

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L’Agenzia delle Entrate come considera le Criptovalute?

Nella prassi l’Agenzia delle Entrate ha assimilato le criptovalute alle valute virtuali estere (risoluzione n. 72/E/2016, interpello n.956-39/2018, n. 903-47/2018) non potendo far riferimento a una disciplina ad hoc.

L’Agenzia inoltre ha affermato che le valute virtuali, detenute al di fuori del regime d’impresa, generano redditi diversi (non redditi di capitale), tassabili in base ai princìpi di cui al c.1 ter dell’Art. 67 Tuir.

Quali imposte sulle criptovalute? Le operazioni con le “cripto” generano sempre redditi imponibili?

Tassazione criptovalute
Trading criptovalute

L’intervento più chiaro è stato fornito recentemente con la risposta all’interpello n. 788 del 24/11/2021. In questo caso l’agenzia italiana del fisco ha affermato che le cessioni a termine di valute virtuali (derivati & c. vedi anche futures) devono essere sempre prese in considerazione dal punto di vista fiscale, indipendentemente dal valore di criptovaluta detenuta dal contribuente. Al contrario le cessioni a pronti (acquisto e vendita spot di criptovaluta) non danno origine di solito a redditi imponibili, mancando quella che è la finalità speculativa, purché la valuta ceduta derivi da prelievi da portafogli elettronici (wallet), per i quali la giacenza media non superi un controvalore di Euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta. Anche in questo contenuto il prelievo di criptovaluta da un wallet è equiparato a una cessione a titolo oneroso.

Pertanto, il contribuente dovrà versare le imposte (risol. 67/E del 06/07/2010) sulle plusvalenze maturate solo se la giacenza media dei portafogli elettronici (wallet) supererà per almeno 7 giorni consecutivi la detenzione di controvalore pari ad euro 51.645,69. È bene chiarire che il prelievo equivale a una cessione a titolo oneroso (cash-out) e che la giacenza media va verificata rispetto all’insieme dei wallet detenuti dal medesimo contribuente, indipendentemente dalla loro tipologia (interpello n. 956-39/2018). Inoltre, vengono considerate delle cessioni sia la conversione di una valuta virtuale in un’altra valuta virtuale, che in euro o in un’altra valuta avente corso legale. In caso di plusvalenza, dovuta alle cessioni appena richiamate, il contribuente applicherà l’imposta sostitutiva del 26%.

Quindi: l’imposta del 26% sulle plusvalenze si paga solo nel caso in cui oltre la cessione a titolo oneroso/cashout/prelievo si verifichi anche la condizione di giacenza superiore a 51.645,69 (somma di tutti i wallet) per almeno 7 giorni lavorativi contigui nel periodo d’imposta.

Infatti, il cashout è considerato come conversione di valuta ordinaria estera (in quanto si assimila le criptovalute alle valute estere). Ad esempio il 26% di imposta viene pagato nel momento in cui facendo un prelievo dal wallet, converto la criptovaluta e così facendo la rimetto nella mia disponibilità in euro o in valuta corrente.

Per esempio sarò obbligato al versamento delle imposte qualora dovessi fare shopping (cashout) pagando con una carta qualsiasi, collegata al mio conto di criptovalute (anche su exchange), la cui giacenza supera la condizione sopra riportata.

Il contribuente che opera con le criptovalute deve anche sapere che è responsabile della conservazione di tutta la documentazione provante e descrivente il proprio investimento, quindi report, bonifici, transazioni, ecc…, cioè tutto ciò che può tracciare e comprovare (in assenza di disciplina) le operazioni svolte.

Il monitoraggio fiscale: il quadro RW

Anche in assenza di qualsivoglia plusvalenza, l’Agenzia delle Entrate ha imposto un obbligo di monitoraggio delle “Altre attività estere di natura finanziaria e valute virtuali” (nel quadro RW della dichiarazione dei redditi).

In mancanza del requisito in grassetto sopra esposto il contribuente non è soggetto a tassazione; ma trattandosi di attività finanziarie estere detenute in Italia, al di fuori del circuito degli intermediari residenti, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sussiste l’obbligo di indicazione nel quadro RW della dichiarazione (Tar del Lazio sentenza n. 1077 del 27/01/2020 e interpello ADE n. 788 24/11/2021).

Per lo stesso motivo vanno indicate nel quadro RW anche le criptovalute detenute nei wallet con chiavi private (quindi anche per la chiave privata tascabile sembrerebbe sussistere l’obbligo di monitoraggio fiscale di cui al D.L. n.167 del 28/06/1990, L. n.97 del 06/08/2013 e successive modifiche).

Compilazione quadro RW criptovalute
Quadro RW

Tuttavia, l’agenzia italiana, nella risposta all’interpello n. 788 del 24 novembre 2021 in tema di tassazione e obblighi dichiarativi riferiti alle valute virtuali, ha ribadito che queste non sono soggette all’imposta IVAFE sebbene vada compilato il quadro RW.

Approfondendo ulteriormente l’analisi è bene menzionare la DRE Lombardia, risp. 22/01/2018 n.956-39/2018 e lo stesso interpello 788 del 2021, ai sensi dell’articolo 67, comma 1-bis del Tuir, “Ai fini della determinazione delle plusvalenze/minusvalenze, si considerano cedute per prime le valute acquisite in data più recente; per determinare la plusvalenza conseguente a prelievi da wallet, che abbiano superato la predetta giacenza media, si deve utilizzare il costo di acquisto considerando cedute per prime le valute acquisite in data più recente”.  

Le “Altre operazioni” con le criptovalute

Tassazione proventi da DeFi: finanza decentralizzata
DeFi – finanza decentralizzata

Per ultimo, è bene far presente che il mondo delle “cripto” è un mondo molto vasto e pieno di sfaccettature. Di solito, chi opera in questo ambito ha una buona conoscenza degli strumenti elettronici, di quelli informatici e forse è bene anche aggiungere del mondo della finanza. Quindi, è possibile che questo contribuente non si sia limitato solo a effettuare operazioni spot o futures su exchange, ma avrà utilizzato –  ad esempio – strumenti di liquidity mining.

I proventi generati da operazioni di yeald farming, saving, forging o più semplicemente Staking, sembrano essere riconducibili a redditi da capitale in quanto non assimilabili sicuramente a redditi di lavoro dipendente, autonomo, fondiario e dal momento che ottengono proventi impiegando capitale (art.44 c.1 l.h – TUIR). In Italia i redditi da capitale sono disciplinati dagli articoli 44 e 45 del TUIR ovvero del Testo Unico delle Imposte sui Redditi e sono soggetti a ritenuta del 26% per le persone fisiche non titolari di partita IVA.

In conclusione

Le plusvalenze incassate a seguito di “cessione a termine” (ad esempio i contratti derivati come i futures) generano imposizione fiscale indipendentemente dagli importi interessati.

Le operazioni in criptovaluta a pronti sono soggette ad imposta solo al verificarsi di 2 requisiti:

  • Cessione a titolo oneroso/Conversione/Cashout (esempio: prelievo dal wallet)
  • Giacenza media di Euro 51.645,69 per almeno 7 giorni lavorativi continui nell’anno

Il quadro RW della dichiarazione dei redditi dovrà sempre essere compilato dal contribuente che detiene criptovaluta indipendentemente dal sistema informatico o dal tipo di wallet che si utilizza. Tale compilazione è rilevante ai fini del monitoraggio e non genera tassazione (es: IVAFE).

Sanzioni

Per l’irregolare compilazione del quadro RW le sanzioni variano dal 3% al 15% dell’importo non denunciato, mentre nei casi di omessa dichiarazione la sanzione va da un minimo del 180% ad un massimo del 480%.

Biografia e fonti

Articoli

Nicola Dimitri 25/11/2021
Pietro Mastellone 22/12/2021
Riccardo Nigro 10/03/2021
Jacopo Pescosolido 09/09/2021
Francesco Avella – IlSole24Ore – maggio2021
Matteo Giacomelli – IlSole24Ore – maggio2021
Marco Allena – IlSole24Ore – maggio2021
Andrea Purpura – IlSole24Ore – maggio2021
Alessandra Viceconte 07/06/2021

Libri

Stefano Capaccioli, Smart contracts: traiettoria di un’utopia diventata attuabile

Siti web

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3930262/Risposta+788+del+2021.pdf/01995188-b1a7-bdcb-6116-760577456538
www.tayros.bg
www.defihub.it
www.fiscomania.com
www.fiscoetasse.com
www.wikipedia.com
www.we-wealth.com
www.rivistadirittotributario.it

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